L’adozione è un atto giuridico che stabilisce tra due persone, l’adottante e l’adottato, rapporti di diritto analoghi a quelli risultanti dalla filiazione. Le persone oggetto di un’adozione possono essere sia minorenni sia maggiorenni. L’adozione può essere fatta congiuntamente nell’ambito di una coppia sposata. L’adottante può anche essere una persona sola, il/la coniuge o il/la partner del genitore del figlio.
La procedura di adozione è disciplinata dalle leggi internazionali, federali e cantonali. Le condizioni e le raccomandazioni sono descritte sul sito della Confederazione nel Codice civile svizzero, articoli da 264 e seguenti.
In Svizzera, il numero di adozioni non smette di diminuire dal 1980.Questo calo è riconducibile alle modifiche apportate alla legislazione sulla protezione dei minori, alla diminuzione delle gravidanze involontarie e al fatto che le madri nubili sono maggiormente accettate nella società attuale rispetto al passato. In genere, al momento della loro adozione le persone sono giovani.
Il diritto in materia di adozione, che permette alle coppie dello stesso sesso di adottare la prole del o della partner, è entrato in vigore il 1° gennaio 2018. La revisione della legge allenta anche le condizioni di adozione per le coppie in unione domestica registrata o che vivono in concubinato, nonché le norme sul segreto in materia di adozione. Dal 1° luglio 2022 le coppie dello stesso sesso possono sposarsi o convertire la loro unione domestica registrata in matrimonio presso gli uffici dello stato civile, consentendo di estendere il loro diritto all’adozione di figli di terzi.