L’adozione è un atto giuridico che stabilisce tra due persone, l’adottante e l’adottato, rapporti di diritto analoghi a quelli risultanti dalla filiazione. Le persone oggetto di un’adozione possono essere sia minorenni sia maggiorenni. L’adozione può essere fatta congiuntamente nell’ambito di una coppia sposata. L’adottante può anche essere una persona sola, il/la coniuge o il/la partner del genitore del figlio.
La procedura di adozione è disciplinata dalle leggi internazionali, federali e cantonali. Le condizioni e le raccomandazioni sono descritte sul sito della Confederazione nel Codice civile svizzero, articoli da 264 a 269c.
La statistica delle adozioni internazionali indica il numero dei bambini adottati, il cui luogo di nascita è all’estero, che prima dell’adozione avevano una cittadinanza straniera e i cui genitori adottivi sono domiciliati in Svizzera. Non sono inclusi in questa statistica i casi di adozioni semplici e di adozioni di figliastri e adulti avvenute all'estero.