Basi giuridiche

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I due principi fondamentali dell'attività statistica: l'indipendenza e la protezione dei dati

Sono le autorità politiche (Consiglio federale e Parlamento) a decidere quali aspetti della società, dell'economia e dell'ambiente devono essere rilevati periodicamente con i mezzi limitati della statistica pubblica. Ma per tracciare un quadro il più fedele possibile della realtà - evitando rappresentazioni influenzate, e quindi distorte, da determinati desideri - la statistica pubblica deve poter decidere in maniera indipendente come devono avvenire la rilevazione, lo spoglio dei dati e la diffusione delle informazioni statistiche. Per proteggere la propria attività da influssi fuori luogo, l'UST necessita dell'indipendenza scientifica disciplinata a livello legislativo. Questa è anche una garanzia che fa sì che i risultati statistici siano credibili e quindi accettati da tutti gli utenti, indipendentemente dai loro interessi politici ed economici.

La protezione dei dati e della personalità è un principio fondamentale dell'attività statistica pubblica. Il segreto statistico è disciplinato nella legge del 1992 sulla statistica federale, il che sottolinea il significato che le protezione dati riveste per la statistica. I dati che la Confederazione raccoglie con le rilevazioni statistiche possono essere utilizzati solo a fini statistici; le eccezioni richiedono una regolamentazione giuridica. Il segreto statistico serve a fare in modo che i dati su singole persone, imprese o stabilimenti non vengano utilizzati a fini amministrativi, fiscali, di controllo o di sorveglianza. Vieta inoltre che i risultati siano pubblicati in una forma che consenta di individuare le persone fisiche o giuridiche a cui si riferi-scono. Il segreto statistico è rafforzato mediante misure organizzative, ad esempio con l'obbligo di mantenere il segreto, imposto a tutte le persone che trattano dati soggetti a protezione.

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Ufficio federale di statistica Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera

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Nota

Le pagine in italiano offrono per un contenuto ridotto. Per un'informazione più completa si prega di consultare le pagine in tedesco o francese (cfr. link qui sopra).

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/it/home/ust/statistica-pubblica/basi-giuridiche.html