Confederazione

La statistica pubblica ha le sue basi nella Costituzione svizzera. In occasione delle votazioni popolari del 18 aprile 1999 il popolo svizzero ha accolto la revisione globale della Costituzione, comprendente il nuovo articolo sulla statistica (art. 65), che regola il mandato e le competenze della statistica.

Articolo 65 Statistica
1 La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l’evoluzione della popolazione, dell’economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell’ambiente in Svizzera.
2 Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l’onere dei rilevamenti.


Le basi giuridiche della statistica pubblica svizzera sono disciplinate in varie leggi, in primo luogo nella legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale.

La legge sulla statistica federale non disciplina solo le attività dell'Ufficio federale di statistica (UST), ma - come dice il suo nome - l'intera attività statistica a livello federale. La legge sulla statistica federale è una legge quadro; le singole statistiche e rilevazioni non vi sono elencate, ma vengono disciplinate dal Consiglio federale mediante ordinanze.

La legge formula i compiti e l'organizzazione della statistica federale nonché le basi per la raccolta dei dati, le pubblicazioni e i servizi. In particolare, riafferma i principi della protezione dei dati. Importanti novità della legge del 1992 sono la funzione di coordinamento dell'Ufficio federale di statistica (UST) quale ufficio statistico centrale della Confederazione, l'elaborazione di un programma statistico pluriennale, volto a pianificare la statistica svizzera, e l'istituzione della Commissione della statistica federale, quale organo consultivo del Consiglio federale (composta da rappresentanti della scienza, dell'economia privata, delle parti sociali e di unità amministrative federali, cantonali e comunali).

Per quanto riguarda il censimento, la più ampia rilevazione statistica tradizionale, vi è un'apposita legge del 26 giugno 1998. Inoltre, sarà necessaria un'apposita legge anche per la rilevazione dei dati semplificata, grazie all'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone, come previsto nell'articolo citato della Costituzione.

Le disposizioni dettate dalle citate leggi son approfondite da varie ordinanze, quali quelle sull'organizzazione della statistica federale, l'esecuzione di rilevazioni statistiche federali, gli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione, il registro delle imprese e degli stabilimenti nonché il registro federale degli edifici e delle abitazioni.

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Ufficio federale di statistica Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera

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Nota

Le pagine in italiano offrono per un contenuto ridotto. Per un'informazione più completa si prega di consultare le pagine in tedesco o francese (cfr. link qui sopra).

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/it/home/ust/statistica-pubblica/basi-giuridiche/confederazione.html