Basi legali e protezione dei dati

Le basi legali del registro IDI sono costituite dalla legge federale sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI) e dall’ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese (OIDI).



Diritti delle imprese

In linea di principio, le imprese hanno il diritto di richiedere all’UST informazioni sui loro dati IDI. Possono inoltre consultare l’integralità dei loro dati IDI (pubblici e non). A tale scopo, l’UST fornisce loro un accesso personale e protetto da password al registro IDI. Se i dati sono pubblicati in modo errato, le imprese possono inoltre richiedere all’UST o al servizio IDI competente (amministrazione) di correggerli.
Nel caso delle unità IDI, a essere pubbliche sono al massimo le caratteristiche di base. Tutte le altre caratteristiche sono accessibili solo all’amministrazione.
Se un’impresa cessa la sua attività economica e viene notificata come cancellata, continua a essere pubblicata nel registro IDI con lo stato «Eliminato» per i dieci anni successivi. Se l’attività viene ripresa, a determinate condizioni l’IDI può essere riattivato.

Diritti e doveri dei servizi IDI

Oltre alle caratteristiche di base delle imprese (nome, indirizzo ecc.), i servizi IDI hanno accesso anche alle caratteristiche addizionali, che servono a descrivere più precisamente le unità IDI (ad es. attività economica). Tali servizi vengono inoltre informati dall’UST in merito alle nuove registrazioni e alle modifiche dei dati contenuti nel registro IDI.

I servizi IDI si distinguono in quelli con obblighi estesi e quelli con obblighi ridotti.

  • I servizi IDI con obblighi estesi hanno sia obblighi di utilizzo che obblighi di notifica nei confronti dell’UST. Fanno parte degli obblighi di utilizzo il riconoscimento dell’IDI quale identificativo, la gestione dell’IDI nelle raccolte di dati e l’utilizzo dell’IDI nella comunicazione. Inoltre, i servizi IDI con obblighi estesi comunicano all’UST nuove unità IDI, mutazioni dei dati IDI e cancellazioni di unità IDI.
  • I servizi IDI con obblighi ridotti devono riconoscere l’IDI come identificativo; Ciò significa che, nei contatti con questi servizi, le unità IDI possono identificarsi con l’IDI. I servizi IDI con obblighi ridotti sono esonerati dalla gestione e dall’utilizzo dell’IDI nonché dalla notifica di nuove unità IDI. Possono tuttavia svolgere tali compiti su base volontaria.

Protezione e sicurezza dei dati

Solo alcuni dei dati contenuti nel registro IDI sono accessibili al pubblico. I diritti di accesso a questi dati sono disciplinati dalla legge, che distingue tre categorie di caratteristiche.

  • Le caratteristiche di base di un’unità IDI pubblicata (come il nome e l’indirizzo dell’impresa) possono essere consultate da chiunque.
  • Le caratteristiche addizionali possono invece essere visualizzate solo dall’unità IDI cui appartengono e dai servizi amministrativi competenti.
  • Le caratteristiche del sistema, infine, sono accessibili solo all’UST.

I servizi IDI sono responsabili della gestione e dell’utilizzo corretti dei dati IDI, per i quali si applicano le disposizioni federali e cantonali in materia di protezione dei dati. Inoltre, ai sensi della LIDI, i servizi IDI sono obbligati ad adottare le necessarie precauzioni per la protezione e la sicurezza dei dati nel loro ambito di competenza.
L’UST garantisce la sicurezza dei dati del registro IDI ed è responsabile della protezione dei dati ivi contenuti. Al contempo, mette a disposizione dei servizi IDI un’interfaccia standardizzata per notificare e consultare i dati.
I dati IDI possono essere utilizzati solo per lo scopo previsto dalla legge. Per evitare ricerche di grandi quantità di dati nel registro IDI, le richieste di dati online sono limitate a una sola unità IDI per ricerca. Il fine è quello di prevenire richieste di massa per la raccolta di indirizzi a scopi privati o commerciali.
Tuttavia, la legislazione IDI prevede che in caso di interrogazioni collettive possano essere cercate più unità IDI alla volta. Per poter effettuare una interrogazione collettiva deve esserne fatta espressa richiesta scritta all’UST.

Informazioni supplementari

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Ufficio federale di statistica Numero d’identificazione delle imprese (IDI)
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