L’IDI facilita i contatti amministrativi per le imprese e le istituzioni in Svizzera.
Comunicando l’IDI a un’autorità, questa può automaticamente reperire i dati di base della vostra impresa, a patto che l’autorità sia collegata al registro IDI come servizio IDI. Non occorre così che comunichiate i vostri dati ogni volta che si rivolge a un’autorità (principio «once only»). Inoltre, tutte le autorità collegate al registro IDI sono informate automaticamente di qualunque modifica dei dati relativi alla vostra impresa (ad es. in caso di cambiamento di indirizzo).
Chi riceve un IDI?
Le imprese e le istituzioni ricevono un IDI al momento in cui si registrano presso un servizio amministrativo collegato al registro IDI. Nel registro IDI, il termine «impresa» è volutamente considerato in senso lato, e include ad esempio le fondazioni, le associazioni e le entità di diritto pubblico.
Con l’iscrizione in uno dei seguenti registri o la registrazione presso una delle seguenti autorità, si riceve quindi un IDI.
Con l’iscrizione al registro di commercio viene automaticamente assegnato un IDI.
L’IDI è il numero d’identificazione ufficiale del registro di commercio (con il complemento «RC»).
Con l’iscrizione al registro IVA viene automaticamente assegnato un IDI.
L’IDI è il numero d’identificazione ufficiale del registro IVA (con il complemento «IVA»).
L’IDI viene rilasciato a chiunque sia registrato nel MedReg dell’Ufficio federale della sanità pubblica con un’autorizzazione all’esercizio della professione e sia stato notificato al MedReg dalle autorità sanitarie cantonali come lavoratore indipendente.
Tutte le persone iscritte in un registro cantonale degli avvocati o dei notai ricevono un numero IDI.
Tutte le persone che gestiscono aziende o comunità aziendali iscritte in un registro cantonale dell’agricoltura ricevono un IDI.
Ricevono un IDI anche le persone che detengono animali e a cui si applicano gli articoli 7, 18a e 21 dell’ordinanza sulle epizoozie.
Le comunità aziendali settoriali e le PER extraaziendali (società con prova che le esigenze ecologiche sono rispettate) non ricevono invece nessun IDI. I soci sono iscritti nel registro con i rispettivi IDI.
I lavoratori indipendenti, le società semplici e le associazioni ricevono un IDI se sono iscritti a una cassa di compensazione AVS.
Le imprese del Liechtenstein necessitano di un IDI per effettuare operazioni commerciali con le autorità svizzere, ad esempio con l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e nel traffico di merci commerciale transfrontaliero (import/export). Qualsiasi impresa con sede nel Liechtenstein può richiedere un IDI
Nel settore pubblico, tutti i Comuni e i Cantoni hanno un proprio IDI, come pure, a livello dell’Amministrazione federale, la Confederazione, i Dipartimenti e gli Uffici federali.
Se un’unità organizzativa annessa alla Confederazione, a un Cantone o a un Comune è assoggettata all’IVA oppure se è un servizio IDI, essa riceve un IDI supplementare.
Attribuzione dell’IDI solo ad opera delle autorità (servizio IDI)
Le imprese non possono richiedere il loro IDI direttamente all’Ufficio federale di statistica. Gliene viene loro assegnato uno automaticamente non appena si registrano presso un servizio amministrativo collegato al registro IDI.
Quando un’impresa si iscrive ad esempio a un registro di commercio o a una cassa di compensazione AVS, oppure viene assoggettata all’IVA, tale iscrizione viene automaticamente notificata anche al registro IDI e l’impresa viene iscritta gratuitamente in quest’ultimo. Infine, l’Ufficio federale di statistica comunica all’impresa il relativo IDI mediante una lettera ufficiale.
Informazioni supplementari
Contatto
Ufficio federale di statistica Numero d’identificazione delle imprese (IDI)Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 800 20 20 10
Da lunedì a venerdì
08.30–11.30 e 14.00–16.00