Il numero d’identificazione delle imprese (IDI) serve per identificare ogni impresa attiva in Svizzera in modo univoco. L’IDI è composto da nove cifre, viene attribuito casualmente e non contiene informazioni relative all’impresa (numero non parlante). L’attribuzione di un IDI non genera alcun costo per l’impresa.
Osservazioni generali
Attraverso l’IDI, un’autorità può automaticamente reperire i dati di base della vostra impresa a tale numero. Non occorre così che comunichiate i vostri dati di base ogni volta che vi rivolgete a un’autorità (principio «once only»).
Inoltre, tutte le autorità collegate al registro IDI sono informate automaticamente di qualunque modifica dei dati relativi alla vostra impresa (ad es. nel in caso di cambiamento di indirizzo).
I servizi IDI sono unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché istituzioni con compiti di diritto pubblico. Gestiscono gli IDI e sono regolarmente in contatto con le imprese.
Le autorità che desiderano farsi registrare come servizio IDI devono farne richiesta all’UST.
Se l’unità richiedente soddisfa i criteri dei servizi IDI, le vengono inviati per posta i dati di accesso al registro IDI.
L’InfoAbo è un’offerta riservata esclusivamente alle autorità. Permette loro di ricevere automaticamente informazioni relative ai principali dati di base delle nuove imprese che si iscrivono al registro IDI o alle modifiche di tali dati.
Servendosi dell’InfoAbo, le autorità possono mantenere sempre aggiornati i loro dati delle imprese.
Il numero RIS è il numero di identificazione a otto cifre del Registro delle imprese e degli stabilimenti dell’UST.
A differenza dell’IDI, che identifica l’unità giuridica di un’impresa, un numero RIS viene assegnato a ogni stabilimento (unità locale) di un’impresa.
Il mio IDI
L’IDI è solitamente comunicato a ogni impresa per posta dall’UST oppure da un’autorità all’inizio di un iter amministrativo.
È possibile reperire l’IDI della propria impresa anche ricercandolo nella pagina www.uid.admin.ch. In caso contrario, contattare l’helpdesk IDI (e-mail: uid@bfs.admin.ch, tel. 0800 20 20 10).
Se si riceve un IDI per posta, significa che la propria impresa è stata segnalata all’UST da un servizio amministrativo (ad es. registro di commercio, registro IVA, cassa di compensazione AVS). In seguito a tale segnalazione l’impresa riceve un IDI e da quel momento in poi è iscritta al registro IDI.
Se non l’hanno ancora ricevuto, inviamo una lettera con l’IDI anche alle imprese di istituzione meno recente. L’IDI non genera alcun costo per l’impresa.
Se ha ricevuto due o più lettere per la stessa impresa e ognuna con un IDI diverso, può trattarsi di una registrazione doppia. In questo caso, contattare l’helpdesk IDI (e-mail: uid@bfs.admin.ch, tel. 0800 20 20 10).
In linea di massima, le caratteristiche di base di un’impresa contenute nel registro IDI sono pubbliche (ad eccezione delle unità del Principato del Liechtenstein e dell’Amministrazione delle dogane).
Le caratteristiche addizionali possono invece essere consultate solo dai servizi IDI.
Qualora non si riesca a trovare la propria impresa nel registro IDI, contattare l’helpdesk IDI (e-mail: uid@bfs.admin.ch, tel. 0800 20 20 10).
Una volta effettuato l’accesso al proprio account utente nel registro IDI, potete inserire il vostro indirizzo e-mail, il vostro sito web e un nome supplementare (ad es. il nome della vostra ditta individuale). Potete modificare o completare autonomamente questi dati cliccando su «MyUID» e «Modificare i propri dati».
Per apportare modifiche di altro tipo, occorre rivolgersi all’autorità responsabile dei dati della propria impresa. Per sapere quale autorità è competente per i dati della vostra impresa è sufficiente cliccare su «MyUID», «Vedere i propri dati», «Fonti d’informazione» e «Servizio IDI competente per la registrazione dei cambiamenti».
Una volta effettuato il login all’account utente nel registro IDI, è possibile scaricare un elenco dei numeri RIS di tutti gli stabilimenti della propria impresa cliccando su «MyUID» e «Ottenere un numero RIS».
Istruzioni più dettagliate sono disponibili sul sito web del Registro delle imprese e degli stabilimenti.
Nel caso di una società semplice (SS), oltre alla società, anche ogni singolo socio riceve un IDI.
Quando i soci lavorano per conto proprio devono infatti fornire l’IDI personale. Per i compiti che svolgono per conto della società devono invece fornire l’IDI della SS.
Se l’associazione è già iscritta presso un’autorità (ad es. nel registro di commercio o a una cassa di compensazione AVS), dispone già di un IDI.
Per le associazioni non ancora registrate, l’UST ha bisogno di un documento che provi l’esistenza dell’associazione. Di solito si tratta dello statuto.
No. SASIS assegna un numero RCC anche a chi non dispone di un IDI. Una volta ricevuto l’RCC, sia hanno tre mesi di tempo per richiedere l’IDI a una cassa di compensazione AVS e comunicarlo a SASIS. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Internet di SASIS.
Registro IDI
Per accedere al registro IDI è sufficiente inserire i dati d’accesso ricevuti nella lettera inviata dall’UST all’indirizzo www.uid.admin.ch.
Se l’accesso al registro IDI è stato già effettuato in precedenza, l’indirizzo e-mail è memorizzato ed è quindi possibile cliccare su «Password dimenticata?».
Per qualsiasi altro problema d’accesso contattare l’helpdesk IDI (e-mail: uid@bfs.admin.ch, tel. 0800 20 20 10).
Se avete inserito la password per tre volte in modo errato, l’accesso al registro IDI viene bloccato.
In tal caso bisogna contattare l’helpdesk IDI (e-mail: uid@bfs.admin.ch, tel. 0800 20 20 10).
Contatto
Ufficio federale di statistica Numero d’identificazione delle imprese (IDI)Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
- Tel.
- +41 800 20 20 10
Da lunedì a venerdì
08.30–11.30 e 14.00–16.00