Lavoro di pubblica utilità, sorveglianza elettronica e assistenza riabilitativa
Dal 1° gennaio 2018 il lavoro di pubblica utilità non è più una pena in sé, ma una modalità di esecuzione della sanzione. Di conseguenza, non è più ordinato dai tribunali, ma dalle autorità di esecuzione delle pene.
In passato, di fatto, potevano essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 79a CP, una pena detentiva non superiore a sei mesi; una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi; o una pena pecuniaria o una multa. Il lavoro, gratuito, deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un giorno di pena detentiva, a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o, per le contravvenzioni, a un giorno di pena detentiva sostitutiva.
Dal 1° gennaio 2018, il codice penale dispone che la sorveglianza elettronica (o «electronic monitoring» – EM) sia prevista in via definitiva come modalità di esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi (CP – RS 311.0). Può anche essere ordinata verso la fine dell’espiazione di una lunga pena detentiva in alternativa al lavoro esterno o al lavoro e alloggio esterni per una durata da tre a dodici mesi (art. 79b CP).
Infatti, a richiesta del condannato, l’autorità d’esecuzione può ordinare l’impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato. Per essere inserita nel CP, è in fase di test dal 1999 in sei Cantoni e, dal 2003, nel Cantone di Soletta.
La sorveglianza elettronica può essere ordinata solo a determinate condizioni, segnatamente se il condannato dispone di un alloggio fisso e svolge un’occupazione regolare (formazione, lavoro ecc.).
Si distingue tra due forme di arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica: «front door», ovvero l’intera pena viene sottoposta a sorveglianza elettronica a casa, e «back door», ovvero solo la fine della pena è sottoposta a sorveglianza elettronica a casa, contrariamente alla prima parte della pena, che è già stata scontata in prigione.
Attraverso l’autorità cantonale competente per l’assistenza riabilitativa, si intende preservare l'assistito dalla recidiva al termine dell’esecuzione di una pena o una misura, promuovendone la reintegrazione sociale (cf. art. 93 CP). L’autorità competente presta e procura l’aiuto sociale e specializzato necessario a tal fine (consulenza, assistenza in materia di abitazione, lavoro e formazione, gestione delle finanze, delle relazioni e del tempo libero, della salute e della terapia).
La sentenza o la decisione pronunciata deve fissare e motivare le disposizioni previste per l’assistenza riabilitativa e le norme di condotta. Queste ultime concernono in particolare l’esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.
Dal 2016, i dati per il periodo dal 2007 a oggi sono direttamente estratti dal casellario giudiziale svizzero (VOSTRA) e non più rilevati presso i Cantoni attraverso l’Association Suisse de Probation et de Travail Social dans la Justice (prosaj).