La statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale, realizzata dall'Ufficio federale di statistica, fornisce informazioni che permettono, tra l'altro, di determinare il numero di beneficiari dell'aiuto sociale, la quota di aiuto sociale finanziario (ASF), la quota di aiuto sociale nel settore dei rifugiati (SH-FlüStat) e nel settore dell'asilo (SH-AsylStat).
Attualità: rilevazione delle persone bisognose di protezione con permesso S
Per le persone a cui è stato concesso il permesso di protezione S e che ricevono assistenza sociale, deve essere aperto un dossier per la statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale nella classe di prestazione " Aiuto sociale finanziario " (tipi di prestazione 1 a 5).
Per la variabile " Statuto di soggiorno ", la categoria di risposta 7 " Altro " deve essere registrata.
L’UST non valuterà le persone con statuto di protezione S nell’ambito dell’aiuto sociale finanziario. Probabilmente, per questo gruppo di persone saranno condotte analisi separate.
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Documenti de rilevazione
Questionario
Contatti
Persona responsabile della rilevazione per il canton BE
Aline Kreis
Ufficio federale di statistica
Espace de l'Europe 10
2010 Neuchâtel
Tel. +41 58 455 18 81
Persona responsabile della rilevazione per i cantoni BL-BS
Aline Kreis
Ufficio federale di statistica
Espace de l'Europe 10
2010 Neuchâtel
Tel. +41 58 455 18 81
Persona responsabile della rilevazione per i cantoni ZH-TG-SH-GL-GR
Silvia Würmli
Ufficio di statistica Cantone Zurigo
Schöntalstrasse 5
8090 Zurigo
Tel. +41 43 259 75 40
Persona responsabile della rilevazione per i cantoni LU-OW-NW-UR-SZ-ZG
David von Holzen
LUSTAT Statistica Lucerna
Burgerstrasse 22 / Postfach 3768
6002 Lucerna
Tel. +41 41 228 56 35
Persona responsabile della rilevazione per i cantoni SG-AR-AI
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Servizio competente per la statistica San Gallo
Dipartimento dell’economia politica
Davidstrasse 35
9001 San Gallo
Tel. +41 58 229 21 90
Persona responsabile della rilevazione per i cantoni AG-SO
Mattias Hemmig
Statistik Aargau
Laurenzenvorstadt 9 / Postfach
5001 Aarau
Tel. +41 62 835 13 13
Persona responsabile della rilevazione per i cantoni NE-GE-TI
Nicole Chenaux Bieri
Ufficio federale di statistica
Espace de l'Europe 10
2010 Neuchâtel
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Corinne Pfeuti
Ufficio federale di statistica
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FAQ - Generale
Nella statistica, la prestazione assegnata corrisponde alla prestazione di assistenza finanziaria effettivamente versata nel mese di riferimento (mese dell’anno di rilevazione nel quale è stata effettuato l’ultimo versamento ordinario di prestazioni). L’importo può corrispondere a un versamento unico o a un versamento cumulativo. Deve essere registrato l’importo addebitato sul conto del servizio (sociale) nella valuta del giorno. L’importo è registrato alla variabile 15_052 «Prestazione assegnata».
Il fabbisogno netto è un valore teorico calcolato che misura l’assistenza. Corrisponde al fabbisogno lordo di un’unità assistita per quanto concerne:
- l’aiuto sociale materiale di base (spese imputabili per l’alloggio, spese di base per la salute e forfait per il mantenimento); e
- le prestazioni specifiche che vengono calcolate caso per caso;
dedotti il reddito e le entrate dell’unità assistita.
La prestazione di assistenza effettivamente assegnata per il mese di riferimento corrispondente può quindi essere diversa dall’importo calcolato. La prestazione assegnata può essere inferiore, uguale o superiore al fabbisogno preventivato. Se ad esempio sono stati concordati accantonamenti con una persona assistita, il relativo importo non viene detratto dal forfait di mantenimento. Gli accantonamenti, quindi, non confluiscono nel fabbisogno lordo né in quello netto calcolato, ma vengono dedotti esclusivamente nella prestazione assegnata.
Per le analisi è molto importante che tutti i dossier chiusi durante un periodo di rilevazione (anche quelli con ultimo versamento tra luglio e dicembre dell’anno precedente) vengano trasmessi all’Ufficio federale di statistica. I relativi dati sono infatti importanti in particolare per le seguenti analisi:
– indicatori sulla dinamica del percepimento dell’aiuto sociale: quanti casi di aiuto sociale possono essere chiusi nell’arco di un anno di rilevazione ? Quanti casi, una volta chiusi, sono riaperti, dopo un certo periodo di tempo, dall’aiuto sociale ? Quanto dura questo periodo? ecc.;
– indicatore sulla durata di percepimento dell’aiuto sociale: qual è la durata media di aiuto a un’unità assistita?
– Indicatore sui motivi della sospensione del periodo di assistenza. Quali sono i motivi principali che permettono la sospensione delle prestazioni finanziarie?
Nel questionario sull'aiuto sociale finanziario (tipo di prestazione 1-5) vengono richieste informazioni sul domicilio civile, il domicilio assistenziale e il luogo di dimora. In tutti e tre i casi va indicato il corrispondente NPA e il Comune. Di seguito riportiamo una breve definizione delle variabili e quando è necessario compilarle
Domicilio civile (variabile 02_06 NPA e variabile 02_07 Località/Comune)
Il domicilio civile è il domicilio della persona richiedente secondo il codice civile svizzero, ovvero il luogo in cui la persona richiedente è registrata, dove sono depositati i suoi documenti e dove paga le imposte.
Domicilio assistenziale (variabile 03_01 NPA e variabile 03_02 Località/Comune)
Il domicilio assistenziale è il Comune che fornisce la prestazione. La variabile va compilata solo se il domicilio assistenziale è diverso da quello civile. Si intende che, se il domicilio assistenziale non è indicato, questo coincide con il domicilio civile.
Il domicilio civile e quello assistenziale sono diversi quando per esempio una persona ha
a) un domicilio civile dove sono depositati i documenti e dove paga le imposte e
b) un secondo domicilio in un altro Comune dove soggiorna durante la settimana per motivi di studio o di lavoro e dove è registrata. In questo caso la persona può presentare una domanda di assistenza al servizio sociale del secondo domicilio, che diventa domicilio assistenziale.
Luogo di soggiorno (variabile 03_03 NPA e variabile 03_04 Località/Comune)
Il luogo di soggiorno è il Comune in cui la persona richiedente effettivamente soggiorna. La variabile va compilata solo se il luogo di soggiorno è diverso dal domicilio civile. Questo è il caso dei residenti settimanali o delle persone che soggiornano temporaneamente in un istituto ma hanno il domicilio civile in un altro Comune.
Nei questionari su altre prestazioni sociali legate al bisogno (anticipo degli alimenti, assegni per genitori e di maternità e sussidi cantonali alle prestazioni complementari dell'AVS/AI ecc.) viene richiesto solo il domicilio civile, che deve corrispondere a quanto precedentemente esposto.
Nei questionari per l’aiuto sociale ai rifugiati (tipo di prestazione 40) e per l’aiuto sociale ai richiedenti l’asilo (tipo di prestazione 50) viene ugualmente richiesto solo il domicilio civile, che deve corrispondere a quanto precedentemente esposto.
Per le persone che soggiornano nei centri cantonali e che non hanno un domicilio civile, il domicilio civile corrisponde al Comune in cui si trova il centro.
In linea di massima, il Comune che deve inoltrare un dossier alla statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale è quello che offre l'assistenza.
Per la statistica, l’ultimo mese di versamento coincide con il mese nel quale viene versata per l’ultima volta una prestazione ordinaria di assistenza all’unità assistita. Le indicazioni in merito (mese e anno) vengono registrate alla variabile 16_02 / 40_p_15 «Data dell’ultimo versamento». Come nel caso del primo versamento, la data da registrare corrisponde alla data della valuta, ovvero al giorno nel quale l’importo è stato addebitato sul conto del servizio (sociale) nella valuta del giorno. Anche in caso di versamenti retroattivi singoli e/o versamenti straordinari (ad es. fatture mediche od ospedaliere saldate mesi dopo la fine dell’assistenza ordinaria), a determinare l’ultimo versamento è la data della valuta dell’ultimo versamento ordinario.
N.B.: la variabile 16_02 / 40_p_15 «Data dell’ultimo versamento» deve essere registrata se alla variabile 16_01 / 40_p_14 «L’unità assistita (UA) ha ricevuto un versamento per il mese di dicembre» è stato risposto in modo NEGATIVO.
Per la statistica, le date del primo e dell’ultimo versamento sono importanti perché, unitamente, definiscono la durata della prestazione di assistenza. Quest’ultima è un indicatore chiave della statistica dell’aiuto sociale pubblicata dall’Ufficio federale di statistica (UST).
In un dossier dell’assistenza sociale (tipo di prestazione 1-5, 40, 50) devono essere rilevati tutti i membri di un’economia domestica, ovvero anche le persone che non percepiscono alcun aiuto sociale o per le quali viene gestito un dossier separato. In questo caso, per ogni altro membro dell’economia domestica deve essere indicata la relazione con la persona richiedente. Queste informazioni consentono elaborazioni sulla composizione delle economie domestiche.
Per gli altri membri di un’economia domestica che ricevono un’assistenza separata deve essere indicato anche il loro numero d'assicurato. Ciò consente di determinare correttamente il numero di economie domestiche che beneficiano di prestazioni dell’assistenza sociale.
Come procedere alla rilevazione di bambini collocati presso terzi? In linea di principio, i bambini collocati presso terzi costituiscono un’unità assistita propria. Se un/a bambino/a vive in un istituto, nel suo dossier non vanno indicati altri membri dell’economia domestica (numero di persone nell’economia domestica = 1). Se un/a bambino/a vive in una famiglia affidataria i membri di tale famiglia vanno indicati nel dossier come altri membri dell’economia domestica (numero di persone nell’economia domestica = 1 + numero di persone della famiglia affidataria). Per queste persone, sotto la relazione con la persona richiedente va barrata la casella 16 «Se la persona richiedente e in affidamento: senza legami di parentela». Se anche la madre o il padre del/la bambino/a in affidamento sono a carico dell’aiuto sociale, vengono gestiti due dossier. In quello del/la bambino/a in affidamento vanno indicate le persone nell’economia domestica come sopra riportato. Nel dossier della madre o del padre non va riportato il/la figlio/a in affidamento come altro membro dell’economia domestica. Ciò è dovuto al fatto che l’aiuto sociale parte sempre dalla situazione personale del momento: il/la bambino/a non vive nella stessa economia domestica del padre/della madre. Questa regola si applica anche se i bambini vivono in parte dai genitori, il fine settimana.
Quali persone fanno parte dell’economia domestica nella situazione seguente? Più persone o rifugiati ammessi provvisoriamente vivono in un appartamento affittato da servizi sociali; queste persone hanno tutte un dossier individuale e non sono legate da parentela. In caso di collocamento in un appartamento di più persone o rifugiati ammessi provvisoriamente non legati da parentela, i «coinquilini» non vanno rilevati come ulteriori persone nell’economia domestica.
Fondamentalmente si possono presentare le tre situazioni seguenti:
1) Vengono pagati solo i premi per l’assicurazione malattie (obbligatoria)
I casi per i quali vengono pagati solo i premi delle casse malati non devono essere rilevati ai fini della statistica dell’aiuto sociale. Si tratta di contributi minimi ad un’assicurazione obbligatoria pagati dalla collettività al posto dell’assicurato. Secondo la LAS questa prestazione non rientra nell’aiuto sociale*) .
2) L’aiuto sociale ordinario viene sospeso e nei mesi successivi vengono pagati solo i premi delle casse malati
Questi casi sono rilevanti ai fini della statistica dell’aiuto sociale solo fino a quando beneficiano dell’aiuto sociale ordinario. Se successivamente vengono pagati per un paio di mesi solo i premi dell’assicurazione malattie, tali casi non vanno più rilevati ai fini della statistica. Esempio: un dossier riceve l’aiuto sociale ordinario fino ad aprile 2019 e a maggio e giugno 2019 vengono pagati solo i premi delle casse malati. Per la statistica, l’ultimo versamento per questo dossier è stato effettuato ad aprile 2019. Pertanto, si deve rilevare una situazione al giorno di riferimento per aprile e indicare ottobre 2019 quale data di chiusura.
3) Oltre ai premi vengono assunte dal servizio di rilevazione anche la partecipazione ai costi e/o le franchigie per le prestazioni della cassa malati
Tali casi sono rilevanti ai fini della statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale poiché la partecipazione ai costi e le franchigie non servono a garantire la protezione assicurativa e sono quindi considerate una prestazione dell’aiuto sociale. Per la rilevazione si deve procedere nel modo seguente:
a) Variabile 09_05 «Premi della cassa malati dell’unità assistita» alla voce «Salute»: in questa variabile devono essere rilevati i premi della cassa malati per l’assicurazione obbligatoria di base dell’intera unità assistita prima della detrazione della riduzione individuale dei premi per il giorno di riferimento (importo mensile del premio). In questo caso l’importo va indicato a prescindere dal fatto che la prestazione venga finanziata o meno dall’autorità di assistenza sociale.
b) Variabili 09_061 e 09_062 «Sussidio per i premi della cassa malati (RIP) dell’unità assistita» nell'elemento del questionario «Salute». Qui si indica se l’unità assistita percepisce una riduzione dei premi per l’assicurazione malattie (09_061: sì/no/verifica in corso; 09_062: importo mensile).
c) Nel budget sotto la variabile 15_0405 «Spese di base per la salute» si devono rilevare le seguenti voci: i premi obbligatori della cassa malati a carico dell’unità assistita (dopo la detrazione della riduzione dei premi), la partecipazione ai costi e le franchigie, comprese le spese dentistiche. Contrariamente alla variabile 09_05, qui va rilevato l’importo finanziato dall’aiuto sociale.
*) Legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS), art. 3 cpv. 2.
Nella statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale si utilizzano tre variabili per i contributi di mantenimento. Per poterle distinguere l’una dall’altra, di seguito riportiamo una breve spiegazione.
Contributi di mantenimento (variabile 10_132 e 11_p_132)
Queste due variabili si utilizzano per rilevare i contributi di mantenimento (alimenti) che la persona richiedente (variabile 10_132) e gli altri membri dell’unità assistita (variabile 11_p_132) ricevono. A queste voci va indicato l’importo a cui la persona ha diritto secondo la sentenza di separazione o divorzio e che effettivamente percepisce.
Si tratta dunque di variabili di reddito che vanno considerate come entrate nel calcolo della prestazione erogata.
Anticipo degli alimenti (variabile 10_142)
Se un membro dell’unità assistita (persona richiedente e/o altri membri dell’unità assistita) percepisce un anticipo dei contributi di mantenimento (alimenti), accanto a questa variabile si deve indicare l’importo complessivo ricevuto anticipatamente nel mese di riferimento.
Si tratta dunque di una variabile di reddito che va considerata come entrata nel calcolo della prestazione erogata.
Contributo di mantenimento al coniuge o ai figli (variabile 13_042)
Il questionario per l’aiuto sociale finanziario (tipo di prestazione 1-5) rileva anche i dati sull’onere finanziario a carico dell’unità assistita. Per onere si intende, tra l’altro, il contributo di mantenimento dovuto al coniuge o ai figli, ovvero l’importo che la persona richiedente o un altro membro dell’unità assistita è tenuto a versare nel mese di riferimento per il mantenimento (alimenti) secondo la sentenza di separazione o divorzio o secondo un contratto di mantenimento. La discriminante è l’obbligatorietà del pagamento degli alimenti, che deve essere stabilita per via legale e, se del caso, per quale importo. In questo caso si presuppone che l’obbligo di versamento non debba essere mantenuto anche durante il periodo di ricorso all’aiuto sociale. Solitamente, infatti, l’aiuto sociale non si accolla questo importo e quindi esso non è considerato nel calcolo della prestazione assegnata.
Il questionario della statistica dell’aiuto sociale riporta tre variabili inerenti ai costi dei premi della cassa malati e della riduzione individuale dei premi (RIP).
Variabile 09_05 «Premi della cassa malati dell’unità assistita»
In questa variabile va indicato l’importo dei premi della cassa malati per l’assicurazione obbligatoria di base dell’intera unità assistita (UA) prima della detrazione della riduzione individuale dei premi per il mese di riferimento. L’importo va indicato a prescindere dal fatto che la prestazione venga finanziata o meno dall’autorità di assistenza sociale. In questa Variabile non va indicato un premio indicativo o un premio medio cantonale, qualora ne esistesse uno nel Cantone in questione, ma il premio effettivo (ovvero il premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che l’assicurato deve pagare). Se è noto solo l’importo annuale, la cifra va divisa per il numero di mesi e ricalcolata al premio mensile.
Variabile 09_062 «Sussidio per i premi della cassa malati (RIP) dell'UA (importo)»
In questa variabile va indicato l’importo effettivo della riduzione individuale dei premi (RIP, anche chiamato sussidio per i premi della cassa malati) nel mese di riferimento e per l’intera unità assistita. Se è noto solo l’importo annuale, la cifra va ricalcolata al premio mensile (importo annuale diviso per il numero di mesi).
L’importo indicato in questa variabile non influisce sul budget perché il sussidio per i premi della cassa malati non viene considerato come aiuto sociale.
In alcuni Cantoni i rifugiati ammessi provvisoriamente non hanno diritto a una riduzione individuale dei premi. Quindi il Comune paga i premi della cassa malati ma può chiedere la restituzione dell’intero importo una volta l’anno come garanzia di copertura dei costi da parte del Cantone. In questo caso le garanzie dell’assunzione delle spese vanno considerate alla stessa stregua delle normali riduzioni individuali dei premi. Quindi l’importo equivalente va registrato anche in questa variabile.
Secondo l’art. 86 cpv. 2 LStr, le persone ammesse provvisoriamente non hanno diritto alla riduzione dei premi. Se nonostante ciò è stata concessa una riduzione dei premi, indicare l’importo.
Variabile 15_0405 «Spese die base per la salute»
Questa è una variabile derivante dal budget, in cui va inserito solo l’importo dei premi della cassa malati effettivamente sostenuto dall’aiuto sociale nel mese di riferimento per l’intera unità assistita.
Esempio:
in un Cantone i premi della cassa malati vengono ridotti al massimo fino a 400 franchi. Un nuovo beneficiario deve versare un premio pari a 450 franchi. Al primo termine di disdetta possibile questi deve passara a una cassa malati più economica. Fino a che non avviene il passaggio, la parte eccedente i 400 franchi verrà corrisposta dall’aiuto sociale. In questo caso i dati da inserire sono i seguenti:
- Variabile 09_05 «Premi della cassa malati dell’unità assistita»: 450 franchi,
- Variabile 09_062 «Sussidio per i premi della cassa malati (RIP) dell’UA (importo)»: 400 franchi,
- Variabile 15_0405 «Spese die base per la salute»: 50 franchi.
Supponendo che l’assistito non cambi la cassa malati come secondo l’esempio citato, l’aiuto sociale non si assume più l’importo di 50 franchi a partire dal primo termine di disdetta possibile. Di conseguenza, nel budget non verrà inserito più nessun importo per i premi della cassa malati.
Nel questionario dell’aiuto sociale finanziario (tipo di prestazione 1-5) le variabili da rilevare riguardo alle spese di locazione/per l’abitazione dell’unità assistita sono tre. Tali variabili e gli importi da rilevare sono illustrati di seguito.
Per la variabile 06_04 «Spese d’affitto, in proporzione» va rilevato l’importo dell’affitto che l’unità assistita deve pagare. L’importo comprende le spese accessorie e si riferisce al relativo mese di riferimento. In caso di abitazione di proprietà va rilevato il tasso ipotecario più le spese accessorie nel mese di riferimento (e non il valore locativo). Se una persona assistita vive in una comunità abitativa o in un appartamento condiviso (per esempio coppie di conviventi, fratelli o sorelle, amici) va rilevata la sua quota delle spese complessive, quindi solo le sue spese di affitto effettive.
Le spese d’affitto per l’intera abitazione vanno invece rilevate alla variabile 06_03 «Spese d’affitto per l’intera abitazione», anche quando la persona richiedente vive con altre persone che non fanno parte dell’unità assistita. L’importo comprende le spese d’affitto secondo il contratto d’affitto comprese le spese accessorie per il relativo mese di riferimento. In caso di abitazione di proprietà va rilevato il tasso ipotecario più le spese accessorie nel mese di riferimento (e non il valore locativo).
Se l’unità assistita sostiene tutti i costi dell’abitazione, gli importi registrati alle variabili 06_03 «Spese d’affitto per l’intera abitazione» e 06_04 «Spese d’affitto, in proporzione» saranno identici.
Generalmente l’affitto di un oggetto è soggetto al pagamento di una remunerazione. Pertanto, alle variabili «Spese d’affitto, in proporzione» e «Spese d’affitto per l’intera abitazione» va indicato sempre un importo in franchi (superiore a zero) e questo indipendentemente dal fatto che le spese di affitto siano prese in considerazione nel budget di sostegno sociale. Per i nomadi bisogna indicare le spese per lo spazio di sosta, per le persone in alloggi di emergenza le spese per l’abitazione. Non si registra nulla alle variabili 06_03 «Spese d’affitto per l’intera abitazione» e 06_04 «Spese d’affitto, in proporzione» se alla variabile 6.01 «Situazione abitativa» è stata rilevata una delle seguenti risposte: alloggio gratuito (codice 7), struttura stazionaria (codice 5) o accompagnamento a domicilio (codice 6).
Le spese di locazione/abitazione effettivamente prese in considerazione dal servizio di rilevazione per il budget di sostegno vanno indicate alla variabile 15_0404 «Spese di locazione/abitazione calcolate». Le spese accessorie vanno considerate nell’importo indicato. Se la quota d’affitto mensile supera le direttive sugli affitti del servizio di rilevazione e nel budget viene calcolato un importo inferiore, l’importo effettivamente imputato non corrisponde a quello indicato alla variabile 06_04 «Spese d’affitto, in proporzione».
Per tutte e tre queste variabili, i costi per l’affitto di un parcheggio nonché il deposito della pigione o le quote di partecipazione non vanno conteggiati. Questi vanno rilevati alla variabile 15_0412 «Ulteriori prestazioni».
Il questionario della statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale contiene variabili registrate all’inizio del periodo di rilevazione che non andrebbero più modificate durante l’intero periodo del dossier. Le categorie di risposta di queste variabili non vengono pertanto aggiornate annualmente. Si tratta delle seguenti variabili:
– variabile 01_02 Data di apertura del dossier
– variabile 15_06 Data del primo versamento
– variabile 15_01 Richiesta
– variabile 15_02 Assistenza precedente
– variabile 15_03 Durata dell’ultima assistenza
– variabile 40_0_1 Richiesta
– variabile 40_0_12 Data del primo versamento
– variabile 40_p_1 Richiesta
– variabile 40_p_12 Data del primo versamento
– variabile 01_04 Data dell’inizio del diritto alla prestazione.
Situazione iniziale
La situazione iniziale fornisce informazioni sulla situazione dell’unità assistita all’inizio del ricorso all’aiuto sociale. Essa va rilevata solo per i dossier dell’assistenza sociale (tipo di prestazione 1-5, 40, 50). Per le altre prestazioni sociale legate al bisogno come l’anticipo degli alimenti, i sussidi cantonali o le indennità per genitori e di maternità non si devono fornire le situazioni iniziali. La situazione iniziale viene rilevata una volta nella durata di vita di un dossier. Essa deve essere rilevata (classificata) entro sei settimane dopo che è stato effettuato il primo versamento. Va quindi compilata solo per casi di aiuto sociale in cui il primo versamento è stato erogato nell’anno di rilevazione.
Situazione al giorno di riferimento
Va rilevata una situazione al giorno di riferimento per i seguenti dossier:
a) dossier per i quali nell’anno di rilevazione è stato effettuato un versamento;
b) dossier che nel corso dell’anno di rilevazione sono stati unicamente chiusi in base alla regola dei 6 mesi. La regola dei 6 mesi stabilisce che un dossier deve essere chiuso sei mesi dopo l’ultimo versamento. Ciò significa che, nei casi in cui l’ultimo versamento è stato effettuato fra luglio e dicembre dell’anno precedente, la data di chiusura ricade nel successivo periodo di rilevazione (esempio: se l’ultimo versamento è stato effettuato il 1° agosto 2019, la data di chiusura viene fissata al 1° febbraio 2020). Dal punto di vista del contenuto, la situazione al giorno di riferimento del dossier chiuso corrisponde a quella dell’anno precedente, con aggiunta della data di chiusura del dossier e della ragione principale per la fine del versamento della prestazione.
La situazione al giorno di riferimento deve rappresentare la situazione nel mese di riferimento. Si definisce mese di riferimento nell’anno di rilevazione il mese nel quale è stato effettuato l’ultimo versamento di prestazioni rilevanti ai fini della statistica. Se l’unità assistita ha ricevuto un tale versamento a dicembre, deve essere rilevata la situazione a dicembre (esempio per la situazione occupazionale: la persona richiedente era impiegata regolarmente, in tirocinio, temporaneamente incapace al lavoro ecc.?). Se però l'ultimo versamento a un’unità assistita è stato effettuato ad esempio ad aprile, il mese di riferimento è aprile. Pertanto, nella situazione al giorno di riferimento per questo dossier deve essere rilevata la situazione ad aprile (esempio per la prestazione assegnata: a quanto ammontava la prestazione assegnata nel mese di aprile?).
FAQ - Asilo e rifugiati
Analogamente al conteggio dei costi per l'abitazione, i costi totali vengono suddivisi per il numero di persone per le quali sono state effettuate tali spese. Se tale informazione non è disponibile, i costi totali vengono suddivisi per il numero totale di persone che nel mese di riferimento vivevano nell'alloggio collettivo.
Nel budget, i costi per i detergenti e i detersivi come pure per i trasporti vanno assegnati al forfait per il mantenimento (variabile 15_0413). Il materiale scolastico va indicato alla variabile 15_0409 «Scuola e prima formazione».
Per le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati ammessi provvisoriamente -/+ 7 anni fa stato la data dell'(ultima) entrata in Svizzera. Per quanto concerne i rifugiati con asilo fa stato la data di deposito della domanda d'asilo. Poiché le due date possono differire, è importante basarsi sul riferimento corretto.
Per la registrazione di una situazione al giorno di riferimento, questa data va comparata con quella dell'ultimo versamento (variabile 16_02). Per registrare una situazione iniziale, invece, il raffronto va fatto con la data del primo versamento (variabile 15_06).
Se il dossier percepisce delle prestazioni di aiuto sociale al momento del passaggio dello statuto di soggiorno della persona richiedente da -/+5 o -/+7 anni, bisogna seguire la procedura per il cambiamento della classe di prestazione.
FAQ - Anticipo degli alimenti
In un caso simile, la somma deve essere divisa per il numero degli aventi diritto all’interno dell’unità assistita (in presenza di alimenti spettanti a coniugi, l’importo deve essere diviso per il numero di persone di cui è composta l’unità assistita; in assenza di detti alimenti, la somma va divisa per il numero di figli) e il risultato andrà registrato per ciascuna persona avente diritto.
Nel questionario sull’anticipo degli alimenti della statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale sono rilevate le sei seguenti variabili relative alle prestazioni anticipate alle persone aventi diritto:
– Variabile 40_0_1/40_p_1 «Richiesta»
– Variabile 40_0_11/40_p_11 «Prestazione assegnata»
– Variabile 40_0_12/40_p_12 «Data del primo versamento»
– Variabile 40_0_13/40_p_13 «Importo complessivo versato dall’inizio dell’anno»
– Variabile 40_0_14/40_p_14 «La persona richiedente ha ricevuto un versamento per il mese di dicembre?»
– Variabile 40_0_15/40_p_15 «Data dell’ultimo versamento»Queste variabili relative alle prestazioni vanno rilevate per le persone richiedenti aventi diritto e/o per gli altri membri dell’unità assistita aventi diritto. L’unità assistita comprende tutte le persone menzionate quali beneficiarie nella decisione in materia di alimenti per le quali sono anticipati effettivamente gli alimenti dovuti. Se sono minorenni, il genitore responsabile della loro educazione rientra nell’unità assistita quale richiedente la prestazione, indipendentemente dal fatto che questo genitore benefici anche a sua volta di anticipi o meno. Quando il beneficiario raggiunge la maggiore età diventa un’unità assistita a sé stante in veste di persona richiedente la prestazione, e va quindi aperto un nuovo dossier.Per la rilevazione delle variabili relative a queste prestazioni possono quindi presentarsi le situazioni seguenti.Le variabili relative alle prestazioni vanno rilevate per le persone richiedenti aventi diritto nei seguenti casi:
– alla persona richiedente maggiorenne vengono anticipati gli alimenti per i figli;
– alla persona richiedente minorenne che non vive con il genitore responsabile della sua educazione (istituto, famiglia affidataria) vengono anticipati gli alimenti per i figli;
– alla persona richiedente adulta vengono anticipati gli alimenti per i coniugi separati o divorziati.Le variabili relative alle prestazioni vanno rilevate per gli altri membri dell’unità assistita aventi diritto nel seguente caso:
– all membro dell’unità assistita minorenne che vive con il genitore responsabile della sua educazione vengono anticipati gli alimenti per i figli.Premi della cassa malati e riduzione individuale dei premi
Il questionario della statistica dell’aiuto sociale riporta tre variabili inerenti ai costi dei premi della cassa malati e della riduzione individuale dei premi (RIP).Variabile 9_05 «Premi della cassa malati dell’unità assistita»
In questa variabile va indicato l’importo dei premi della cassa malati per l’assicurazione obbligatoria di base dell’intera unità assistita (UA) prima della detrazione della riduzione individuale dei premi per il mese di riferimento. L’importo va indicato a prescindere dal fatto che la prestazione venga finanziata o meno dall’autorità di assistenza sociale. In questa Variabile non va indicato un premio indicativo o un premio medio cantonale, qualora ne esistesse uno nel Cantone in questione, ma il premio effettivo (ovvero il premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che l’assicurato deve pagare). Se è noto solo l’importo annuale, la cifra va divisa per il numero di mesi e ricalcolata al premio mensile.Variabile 9_062 «Sussidio per i premi della cassa malati (RIP) dell'UA (importo)»
In questa variabile va indicato l’importo effettivo della riduzione individuale dei premi (RIP, anche chiamato sussidio per i premi della cassa malati) nel mese di riferimento e per l’intera unità assistita. Se è noto solo l’importo annuale, la cifra va ricalcolata al premio mensile (importo annuale diviso per il numero di mesi).
L’importo indicato in questa variabile non influisce sul budget perché il sussidio per i premi della cassa malati non viene considerato come aiuto sociale.
In alcuni Cantoni i rifugiati ammessi provvisoriamente non hanno diritto a una riduzione individuale dei premi. Quindi il Comune paga i premi della cassa malati ma può chiedere la restituzione dell’intero importo una volta l’anno come garanzia di copertura dei costi da parte del Cantone. In questo caso le garanzie dell’assunzione delle spese vanno considerate alla stessa stregua delle normali riduzioni individuali dei premi. Quindi l’importo equivalente va registrato anche in questa variabile.
Secondo l’art. 86 cpv. 2 LStr, le persone ammesse provvisoriamente non hanno diritto alla riduzione dei premi. Se nonostante ciò è stata concessa una riduzione dei premi, indicare l’importo.Variabile 15_0405 «Spese die base per la salute»
Questa è una variabile derivante dal budget, in cui va inserito solo l’importo dei premi della cassa malati effettivamente sostenuto dall’aiuto sociale nel mese di riferimento per l’intera unità assistita.Esempio:
in un Cantone i premi della cassa malati vengono ridotti al massimo fino a 400 franchi. Un nuovo beneficiario deve versare un premio pari a 450 franchi. Al primo termine di disdetta possibile questi deve passara a una cassa malati più economica. Fino a che non avviene il passaggio, la parte eccedente i 400 franchi verrà corrisposta dall’aiuto sociale. In questo caso i dati da inserire sono i seguenti:
- Variabile 9_05 «Premi della cassa malati dell’unità assistita»: 450 franchi,
- Variabile 9_062 «Sussidio per i premi della cassa malati (RIP) dell’UA (importo)»: 400 franchi,
- Variabile 15_0405 «Spese die base per la salute»: 50 franchi.Supponendo che l’assistito non cambi la cassa malati come secondo l’esempio citato, l’aiuto sociale non si assume più l’importo di 50 franchi a partire dal primo termine di disdetta possibile. Di conseguenza, nel budget non verrà inserito più nessun importo per i premi della cassa malati.
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