Se per i loro bisogni non sono sufficienti né il campione annuale del 3,5 per cento della popolazione né i campioni combinati sull’arco di tre o cinque anni, i Cantoni possono richiedere un ampliamento del campione alle seguenti condizioni:
- Il campione annuo per una determinata area geografica non può superare il 14 per cento delle persone di 15 e più anni residenti in economie domestiche. Oltre questo limite, il numero di economie domestiche interrogate in cui vivono più persone bersaglio diventa troppo grande.
- In una determinata area geografica, la somma di dieci campioni consecutivi non può superare il 70 per cento delle persone di 15 e più anni residenti in economie domestiche. Con questo valore limite, sull’arco di dieci anni sono interrogate praticamente tutte le economie domestiche.
- Le rilevazioni campionarie ampliate sono realizzate sulle stesse caratteristiche e secondo la stessa procedura del campione di base. In altre parole, non è possibile introdurre nuove domande, modificare domande esistenti o adottare altre procedure.
- Si consiglia ai Cantoni di coordinarsi in merito all’entità dell’ampliamento. Ciò agevola la confrontabilità dei dati tra i Cantoni e permette di rilevare meglio i fenomeni intercantonali, ad esempio quelli legati alla mobilità e alla migrazione.
- Per ragioni di efficienza metodologica e logistica, nei limiti del possibile l’entità dell’ampliamento dovrebbe essere mantenuta stabile nel tempo. Infatti, più simili sono le rilevazioni effettuate, più facilmente saranno raffrontabili i risultati ottenuti e più efficienti saranno le operazioni di pooling.
- Si consiglia ai Cantoni di non effettuare ampliamenti eterogenei a livello regionale. Sebbene l'ampliamento del campione in un Comune o distretto permetta di ottenere risultati più precisi per tale Comune o distretto, l’utilità generale per il Cantone diminuisce, perché in questo caso è più difficile raffrontare i risultati a livello cantonale e quindi la complessità delle analisi aumenta. Inoltre ne risente la parità di trattamento delle singole persone (possibilità variabile di fare parte del campione).
Ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinanza sul censimento, i Cantoni possono richiedere un ampliamento che però non può superare il raddoppiamento del campione. In via eccezionale, nel 2010 potevano ampliare il campione fino al massimo al quadruplo, a condizione che rinuncino a un ampliamento nel 2011 e nel 2012 (art. 30 cpv. 1). I Cantoni devono ordinare l’ampliamento entro il 31 dicembre dell’anno precedente (ampliamenti fino al doppio).
Costi dell’ampliamento
Ai sensi dell’articolo 14 della legge sul censimento federale della popolazione, i costi derivanti dall’ampliamento sono interamente a carico dei Cantoni richiedenti. I Cantoni si assumono i costi effettivi determinati dall'ampliamento del campione sul proprio territorio. Le modalità di ampliamento (incluse le modalità di pagamento) sono disciplinate in un contratto individuale stipulato con ogni Cantone che ordina un ampliamento del campione.
Si applicano prezzi differenti in funzione del grado di ampliamento e della grandezza del campione al termine dell’ampliamento. I prezzi dipendono dall’infrastruttura necessaria a seconda della grandezza del campione. Informazioni dettagliate su questo tema sono disponibili nel documento “Rilevazione strutturale: modello di ampliamento per i Cantoni” (solo in tedesco e francese) al punto 4.