Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)

Definizione

L'AVS è stata introdotta nel 1948 come assicurazione obbligatoria per la previdenza per la vecchiaia e da allora è stata più volte ampliata. Oltre alle rendite di vecchiaia, l'AVS elargisce anche prestazioni a favore di vedove, vedovi e orfani. Scopo dell'AVS è assicurare l'indipendenza finanziaria agli assicurati nella vecchiaia e ai superstiti in caso di decesso della persona assicurata. L'assicurazione garantisce anche assegni per grandi invalidi. L'ammontare della rendita ordinaria di vecchiaia viene calcolato in base ai contributi del reddito determinante e al numero di anni di contribuzione. A partire dalla decima revisione dell'AVS le rendite dei coniugi sono calcolate separatamente secondo le regole dello splitting. Le aliquote a carico dell'assicurato ammontano da luglio 1975 all'8,4% del salario lordo (per gli indipendenti, 7,8% del reddito lordo dal 1979), mentre la mano pubblica finanzia il 20% delle spese. Le oscillazioni del bilancio contabile sono compensate con i fondi di compensazione. I cittadini svizzeri residenti all'estero possono scegliere liberamente se assicurarsi all'AVS.

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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
Lingua IT
Altre lingue FR , DE
Tipo Definizione
Pubblicato il 22.08.2018
Editore Ufficio federale di statistica
Tema Sicurezza sociale
Numero UST glos-312-it

 

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/it/home/statistiche/temi-trasversali/monitoraggio-programma-legislatura/tutti-indicatori/indirizzo-politico-2-coesione/risultato-ripartizione-avs.assetdetail.5930596.html