L'AVS è stata introdotta nel 1948 come assicurazione obbligatoria per la previdenza per la vecchiaia e da allora è stata più volte ampliata. Oltre alle rendite di vecchiaia, l'AVS elargisce anche prestazioni a favore di vedove, vedovi e orfani. Scopo dell'AVS è assicurare l'indipendenza finanziaria agli assicurati nella vecchiaia e ai superstiti in caso di decesso della persona assicurata. L'assicurazione garantisce anche assegni per grandi invalidi. L'ammontare della rendita ordinaria di vecchiaia viene calcolato in base ai contributi del reddito determinante e al numero di anni di contribuzione. A partire dalla decima revisione dell'AVS le rendite dei coniugi sono calcolate separatamente secondo le regole dello splitting. Le aliquote a carico dell'assicurato ammontano da luglio 1975 all'8,4% del salario lordo (per gli indipendenti, 7,8% del reddito lordo dal 1979), mentre la mano pubblica finanzia il 20% delle spese. Le oscillazioni del bilancio contabile sono compensate con i fondi di compensazione. I cittadini svizzeri residenti all'estero possono scegliere liberamente se assicurarsi all'AVS.
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)
| Lingua | IT |
|---|---|
| Altre lingue | FR , DE |
| Tipo | Definizione |
| Pubblicato il | 22.08.2018 |
| Editore | Ufficio federale di statistica |
| Tema | Sicurezza sociale |
| Numero UST | glos-312-it |