Nel sistema di sicurezza sociale, l’aiuto sociale finanziario costituisce una prestazione «in ultima ratio». È concesso in funzione degli effettivi bisogni del richiedente e include le prestazioni finanziarie necessarie a garantirgli il minimo esistenziale. L’aiuto sociale comprende inoltre le misure, nella fattispecie preventive, volte a combattere la povertà, incluse le misure di incoraggiamento all’autonomia finanziaria e personale come quelle di reinserimento sociale delle persone assistite. L’aiuto sociale è di competenza dei Cantoni. Solo l’aiuto sociale nel settore dell’asilo e quello fornito agli Svizzeri domiciliati all’estero sono di competenza della Confederazione. Ogni Cantone ha una propria legislazione in materia, che disciplina sia l’aiuto sociale cantonale che quello comunale.
| Lingua | IT |
|---|---|
| Altre lingue | FR , DE , EN |
| Tipo | Definizione |
| Pubblicato il | 15.06.2019 |
| Editore | Ufficio federale di statistica |
| Tema | Sicurezza sociale |
| Numero UST | glos-316-it |
| Rilevazione, statistica | Statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale |