Aiuto sociale finanziario (aiuto sociale in senso stretto)

Definizione

Nel sistema di sicurezza sociale, l’aiuto sociale finanziario costituisce una prestazione «in ultima ratio». È concesso in funzione degli effettivi bisogni del richiedente e include le prestazioni finanziarie necessarie a garantirgli il minimo esistenziale. L’aiuto sociale comprende inoltre le misure, nella fattispecie preventive, volte a combattere la povertà, incluse le misure di incoraggiamento all’autonomia finanziaria e personale come quelle di reinserimento sociale delle persone assistite. L’aiuto sociale è di competenza dei Cantoni. Solo l’aiuto sociale nel settore dell’asilo e quello fornito agli Svizzeri domiciliati all’estero sono di competenza della Confederazione. Ogni Cantone ha una propria legislazione in materia, che disciplina sia l’aiuto sociale cantonale che quello comunale.

Lingua IT
Altre lingue FR , DE , EN
Tipo Definizione
Pubblicato il 15.06.2019
Editore Ufficio federale di statistica
Tema Sicurezza sociale
Numero UST glos-316-it
Rilevazione, statistica Statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale

 

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/it/home/statistiche/temi-trasversali/monitoraggio-programma-legislatura/tutti-indicatori/indirizzo-politico-2-coesione/quota-aiuto-sociale.assetdetail.8508938.html