Assegni familiari

Secondo la legge federale sugli assegni familiari (LAFam; in vigore dall'1.1.2009) in tutti i Cantoni sono versate le seguenti prestazioni minime mensili per ogni figlio:

  • un assegno di 200 franchi per i figli fino ai 16 anni;
  • un assegno di formazione di 250 franchi per i figli tra i 16 e i 25 anni.

In molti Cantoni gli importi degli assegni sono più elevati. Hanno diritto agli assegni familiari i salariati, i lavoratori indipendenti (dall'1.1.2013) e le persone prive di attività lucrativa che conseguono un reddito modesto. Per le persone che lavorano nel settore agricolo è prevista una normativa speciale.

Finanziamento

Gli assegni familiari sono finanziati esclusivamente dal datore di lavoro (ad eccezione del Cantone Vallese), di regola una percentuale prelevata sulla massa salariale.

Dati statistici

I principali dati sulle finanze degli assegni familiari si trovano presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Sono reperibili anche informazioni sulla legislazione, progetti sugli assegni familiari e informazioni attuali.

Informazioni supplementari

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Ufficio federale di statistica Sezione Reddito, consumo e condizioni di vita
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Nota

Le pagine in italiano offrono un contenuto ridotto. Per un'informazione più completa si prega di consultare le pagine in tedesco o francese (cfr. link qui sopra).

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/it/home/statistiche/sicurezza-sociale/assicurazioni-sociali/assegni-famigliari.html