Secondo la legge federale sugli assegni familiari (LAFam; in vigore dall'1.1.2009) in tutti i Cantoni sono versate le seguenti prestazioni minime mensili per ogni figlio:
- un assegno di 200 franchi per i figli fino ai 16 anni;
- un assegno di formazione di 250 franchi per i figli tra i 16 e i 25 anni.
In molti Cantoni gli importi degli assegni sono più elevati. Hanno diritto agli assegni familiari i salariati, i lavoratori indipendenti (dall'1.1.2013) e le persone prive di attività lucrativa che conseguono un reddito modesto. Per le persone che lavorano nel settore agricolo è prevista una normativa speciale.