Le PC sono state introdotte nel 1966 dalla legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e garantiscono il minimo vitale ai beneficiari di rendite AVS/AI più svantaggiati. Le PC sono erogate esclusivamente in Svizzera. Per beneficiarne occorre infatti essere domiciliati in Svizzera e avere diritto alle rendite AVS/AI, mentre gli stranieri devono aver vissuto in Svizzera ininterrottamente per almeno dieci anni (rifugiati: 5 anni). Il reddito annuo (previa deduzione dell’affitto fino al raggiungimento di un importo massimo e dei premi dell’assicurazione malattie) non deve superare il limite sancito dalla legge (nel 2003: 17 300 franchi per una persona sola e 25 950 franchi per una coppia). Le PC sono composte da due parti: una prestazione versata a cadenza mensile e un rimborso spese in caso di malattia o invalidità. Sono interamente finanziate dalla pubblica amministrazione. I Cantoni e i Comuni si assumono la maggior parte delle spese, mentre la Confederazione vi partecipa con una quota compresa tra il 10 e il 35% a seconda della capacità finanziaria del Cantone.
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