Nome completo dell'indicatore: stranieri che soddisfano le condizioni di naturalizzazione legate al soggiorno
La naturalizzazione apre le porte a una partecipazione politica attiva molto più vasta. È l’unica ad assicurare un’eguaglianza giuridica formale con i cittadini svizzeri nelle forme dirette e indirette di partecipazione alle decisioni democratiche. Rappresenta un indicatore della disponibilità all’integrazione dello straniero e del Paese di accoglienza: la naturalizzazione presuppone una certa identificazione e un certo attaccamento al paese di accoglienza, ma è nel contempo tributaria delle pratiche di questo Paese.
Nel 2020, il 55% degli stranieri riempie le condizioni federali della naturalizzazione legate alla durata del soggiorno in Svizzera (v. condizioni qui sotto). Gli stranieri nati in Svizzera presentano una percentuale più elevata rispetto agli stranieri nati all’estero di trenta punti percentuali (79 contro 49%).
Tra il 2011 e il 2017 si osserva una diminuzione continua della percentuale di stranieri nati all’estero che soddisfano le condizioni federali della naturalizzazione legate al soggiorno (-2,6 punti percentuali). La percentuale di stranieri nati in Svizzera che soddisfano queste condizioni è aumentata di 3,6 punti percentuali tra il 2011 e il 2017.
Tra il 2018 e il 2020, la quota di stranieri che soddisfano le condizioni federali della naturalizzazione è diminuita in tutti e tre gruppi di popolazione (tra -0,1 e -1,2 punti percentuali).
Il tasso di stranieri che soddisfano le condizioni della naturalizzazione varia secondo il Cantone. Il Cantone di Nidvaldo presenta il tasso più basso con una differenza, rispetto al valore svizzero, di 10,8 punti percentuali in meno di persone nate in Svizzera che soddisfano le condizioni; il Cantone di Soletta registra invece il tasso più elevato (88%). Fra le persone nate all’estero, è nel Cantone di Uri che si rileva la percentuale più bassa (38%). Appenzello Esterno presenta invece il tasso più elevato (58%).
Definizioni
Le condizioni federali della naturalizzazione legate al soggiorno prese in considerazione per calcolare questo indicatore sono le seguenti (RS 141.0 Legge sulla nazionalità svizzera):
Prima del 1° gennaio 2018
Naturalizzazione ordinaria (art. 15 Condizioni di residenza)
1. Lo straniero può chiedere l'autorizzazione soltanto se ha risieduto nella Svizzera durante dodici anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono la domanda.
2. Nel calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra dieci e vent’anni compiuti è computato due volte.
Naturalizzazione facilitata (art. 27 Coniuge di un cittadino svizzero)
Il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:
a. ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera;
b. vi risiede da un anno.
Dopo il 1° gennaio 2018:
Naturalizzazione ordinaria (art. 9 Condizioni formali)
La Confederazione concede l’autorizzazione di naturalizzazione soltanto se al momento della domanda il richiedente:
a. è titolare di un permesso di domicilio; e
b. dimostra un soggiorno complessivo di dieci anni in Svizzera di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda.
Nel calcolo della durata del soggiorno di cui al capoverso 1 lettera b, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra l’8° e il 18° anno d’età è computato due volte. Tuttavia, il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni.
Naturalizzazione ordinaria (art. 10 Condizioni per i partner registrati)
Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di:
a. aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e
b. vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero.
Naturalizzazione agevolata (art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero)
Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:
a. vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e
b. ha soggiornato in Svizzera per un totale di cinque anni, incluso quello precedente la domanda.
Naturalizzazione agevolata (art. 23 Minorenne apolide)
Il minorenne apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se dimostra un soggiorno complessivo di cinque anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda.
Naturalizzazione agevolata (art. 30 Estensione ai figli)
Di norma i figli minorenni del richiedente che vivono con lui sono compresi nella sua naturalizzazione o reintegrazione.
Non sono prese in considerazione
Le condizioni federali legate all’attitudine non sono incluse nel calcolo dell’indicatore. Si tratta in particolare di esaminare se il richiedente la naturalizzazione:
a. si è integrato nella comunità svizzera;
b. si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri;
c. si conforma all’ordine giuridico svizzero; e,
d. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Anche le condizioni cantonali e comunali necessarie alla naturalizzazione facilitata non sono prese in considerazione nella definizione di questo indicatore. In questo preciso contesto sarebbe infatti complesso includere le condizioni necessarie alla naturalizzazione ordinaria, perché le regole sulla durata minima richiesta possono variare da un Cantone o da un Comune all’altro.
Modalità di calcolo:
Questo indicatore illustra il rapporto fra il numero di titolari di un permesso di domicilio (libretto C) e di dimora (libretto B) che soddisfano le condizioni federali legate al soggiorno e l’effettivo della popolazione residente permanente straniera titolare di un libretto C e B. Si ottiene dividendo il numero di persone che soddisfano le condizioni nell’anno X per l’effettivo dei titolari di un permesso di soggiorno o di residenza dell’anno X.
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