Indipendentemente dalla nazionalità del cittadino, il libretto C (o permesso di domicilio) conferisce agli stranieri quasi tutti i diritti dei cittadini svizzeri (parità di trattamento), in particolare nell’ambito del lavoro. Sul mercato del lavoro svizzero, i titolari di un libretto C non sono soggetti alla procedura di permesso per esercitare un’attività lucrativa da salariati o indipendenti. Il possesso di questo libretto consente di scegliere liberamente il datore di lavoro e il luogo di domicilio (mobilità professionale e geografica).
I cittadini dell’UE-17, a eccezione di Cipro e Malta, e dell’AELS ricevono questo libretto dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni. Il libretto C può essere rilasciato dopo cinque anni anche ai cittadini di Stati Uniti, Canada, Principato di Monaco, Vaticano, San Marino e Andorra, che sono soggetti a una regolamentazione speciale.
Per i cittadini di Cipro, Malta, UE-8, UE-2, Croazia e Stati terzi, il soggiorno regolare e ininterrotto deve essere di dieci anni (in linea di massima) per poter ricevere il permesso di domicilio. Il termine di dieci anni per l’ottenimento del libretto C può tuttavia scendere a cinque se la persona è sposata con uno(a) Svizzero(a) o con il(la) titolare di un permesso C, se è considerata come «ben integrata» o se è riconosciuta come rifugiata.
L’autorizzazione di soggiorno è concessa per una durata indeterminata e sottoposta a controllo ogni cinque anni.