Risultati per cantoni, distretti e communi sotto forma di mappa
Risultati per regione linguistica e tipo d'insediamento
Modifica della legge sui trapianti (Sì in%)
Città-campagna
Svizzera tedesca
Svizzera francese
Svizzera italiana
Svizzera
Urbano
Città nucleo
61.5
78.3
66.2
65.2
Altro spazio urbano
54.0
78.9
65.2
59.5
Intermedio
51.4
78.8
65.7
57.6
Rurale
49.4
77.7
64.7
56.9
Totale
54.5
78.7
65.6
60.2
La ripartizione dei Comuni qui utilizzata si basa sulla tipologia città/campagna dell’UST del 2012, che ha sostituito la definizione città/campagna dal 2000. Inoltre, nelle zone urbane le città nucleo vengono considerate separatamente, in quanto per esperienza spesso il comportamento in materia di voto presenta un netto distacco rispetto ai Comuni (urbani) rimanenti. I Comuni nella categoria «intermedia» presentano caratteristiche peculiari sia della città che della campagna.
Anche se la tipologia città/campagna del 2012 è in parte orientata a quella precedente, non è possibile confrontarle direttamente, né allestire serie temporali senza soluzione di continuità. Nel limite del possibile, i risultati delle votazioni comparative precedenti sono stati rappresentati per mezzo della nuova tipologia, tranne che per le votazioni antecedenti al 2010. La contrapposizione città/campagna va perciò interpretata con cautela.
Fonte: UST/statistica delle votazioni
Oggetto
Negli ultimi cinque anni in Svizzera in media 450 persone all’anno hanno ricevuto uno o più organi di una persona deceduta, ma il numero di organi necessari è molto più elevato. Attualmente un trapianto è possibile solo se il donatore vi aveva acconsentito in vita (modello del consenso). Spesso tuttavia nessuno è al corrente della volontà della persona deceduta e i congiunti devono decidere al suo posto. Nella maggior parte dei casi sono contrari alla donazione.
Il Consiglio federale e il Parlamento desiderano aumentare le possibilità dei pazienti di ricevere un organo e intendono pertanto disciplinare in modo nuovo la donazione di organi: chi non desidera donare i propri organi dovrà dichiarare la propria contrarietà in vita.
In mancanza di questa dichiarazione si presumerà che una persona è disposta a donare i propri organi (consenso presunto). I congiunti potranno rifiutare la donazione se sanno o ritengono che la persona in questione sarebbe stata contraria. Se non è possibile contattare i congiunti, il prelievo di organi non è permesso.
Oggetti di precedenti votazioni inerente al medesimo tema
Articolo costituzionale sulla medicina del trapianti (1999)