Con reato di violenza si intende i reati relativi all’esercizio o alla minaccia di una violenza ai danni di una persona. L'esercizio della violenza ai danni di cose, qui non viene presa in considerazione. A tale proposito si raccomanda di consultare il tema «Danneggiamenti alla proprietà» sotto «Reati» e «Patrimonio».
I reati possono essere suddivisi in diverse categorie secondo la loro natura e la loro gravità. Viene inoltre fatta una distinzione sommaria tra i reati di violenza grave e i reati violenti di media intensità.
Sono considerati come:
Reati gravi (compiuti): Omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale, infanticidio lesioni personali gravi, rapina con condotta qualificata nei confronti della vittima (art. 140 n. 4), presa d'ostaggio, violenza carnale.
Reati di poca entità (compiuti ev. minacce di violenza): Lesioni semplici, vie di fatto, partecipazione rissa, partecipazione aggressione, rapina (art. 140 n. 1–3), estorsione violenta (art. 156 n. 3), coazione, sequestro di persona e rapimento, sequestro di persona e rapimento: circostanze aggravanti, coazione sessuale, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.
Reati di poca entità (minacce di violenza): Minaccia e estorsione (art. 156 n. 1, 2, 4).