Con reato di violenza si intendono i reati che implicano l'uso intenzionale o la minaccia di violenza contro le persone. Il ricorso alla violenza contro le cose è escluso.
Nella statistica criminale di polizia, i reati sono suddivisi in tre categorie in base al tipo e alla gravità della violenza:
Reati gravi (compiuti): Omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale, infanticidio lesioni personali gravi, rapina con condotta qualificata nei confronti della vittima (art. 140 n. 4), presa d'ostaggio, violenza carnale.
Reati di poca entità (compiuti ev. minacce di violenza): Lesioni semplici, vie di fatto, partecipazione rissa, partecipazione aggressione, rapina (art. 140 n. 1–3), estorsione violenta (art. 156 n. 3), coazione, sequestro di persona e rapimento, sequestro di persona e rapimento: circostanze aggravanti, coazione sessuale, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.
Reati di poca entità (minacce di violenza): Minaccia e estorsione (art. 156 n. 1, 2, 4).