Violenza sessualizzata

Definizione

Per registrare la violenza sessualizzata nella statistica criminale della polizia (SCP), vengono utilizzati gli articoli del Codice penale svizzero (CP). Il termine violenza sessualizzata si riferisce alle fattispecie dei reati che comportano violenza e in particolare atti sessuali. Questi vengono minacciati, forzati o imposti a una persona minorenne o adulta senza il suo esplicito consenso e contro la sua volontà.

La violenza sessualizzata può manifestarsi in forme e contesti diversi. Comprende aspetti come lo sfruttamento della dipendenza e l’esercizio del potere e della dominanza.

I seguenti reati del CP sono considerati nelle analisi sulla violenza sessualizzata:

  • Art. 187 Atti sessuali con fanciulli
  • Art. 188 Atti sessuali con persone dipendenti
  • Art. 189 Coazione sessuale
  • Art. 190 Violenza carnale
  • Art. 191 Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
  • Art. 192 Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate
  • Art. 193 Sfruttamento dello stato di bisogno
  • Art. 194 Esibizionismo
  • Art. 195 Promovimento della prostituzione
  • Art. 196 Atti sessuali con minorenni contro rimunerazione
  • Art. 198 Molestie sessuali


Il reato di pornografia, art. 197 CP, è rappresentato nelle analisi sulla criminalità digitale.

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Basi statistiche e rilevazioni

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Ufficio federale di statistica Sezione Criminalità e diritto penale
Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera

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Nota

Le pagine in italiano offrono un contenuto ridotto. Per un'informazione più completa si prega di consultare le pagine in tedesco o francese (cfr. link qui sopra).

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/it/home/statistiche/criminalita-diritto-penale/polizia/violenza-sessualizzata.html