In generale

Basi legali

Il collegamento di dati per scopi statistici è sancito all'articolo 14a della legge sulla statistica federale (LStat; RS 431.01).

Il collegamento di dati (per scopi statistici) con dati provenienti dal Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) nonché dal Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è previsto esplicitamente anche all'articolo 16 capoverso 4 della legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa; RS 431.02). Nel collegamento di dati occorre prestare particolare attenzione alla protezione dei dati. Per questo motivo un'importante base giuridica è costituita dalla legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), come pure dalla relativa ordinanza (OLPD; RS 235.11), in particolare dagli articoli 11a e 22 LPD e dagli articoli 11 e 25 OLPD.

Le disposizioni di esecuzione relative all'articolo 14a LStat si trovano:

  • nell'ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (ordinanza sulle rilevazioni statistiche; RS 431.012.1), in particolare all'articolo 8a e alla sezione 2a: Collegamenti di dati, agli articoli da 13h a 13n e all'articolo 14 (precisazioni in merito sono disponibili nelle relative spiegazioni sulle modifiche dell'ordinanza, cfr. allegato 7); nonché
  • nell'ordinanza del DFI sul collegamento di dati statistici (ordinanza sul collegamento di dati; RS 431.012.13).

Obiettivo e scopo dei collegamenti

Nella statistica pubblica, i collegamenti costituiscono uno strumento centrale per il passaggio da una produzione statistica orientata alla rilevazione a una orientata ai risultati.

Per collegamento di dati si intende il collegamento di dati individuali provenienti da diverse fonti. I dati individuali si riferiscono a persone fisiche e giuridiche oppure ad altre unità di osservazione quali le economie domestiche, le imprese, gli edifici ecc. Le fonti dei dati possono essere costituite da collezioni di dati già esistenti (registri o dati amministrativi), rilevazioni dirette (sondaggi), osservazioni o misurazioni.

Collegare dati significa combinare e valutare dati intesi come sistemi di informazioni integrati e orientati ai risultati provenienti da diverse fonti come ad esempio registri, dati amministrativi o rilevazioni. Oltre a un (ri)utilizzo ottimizzato dei dati, un sistema di questo genere presenta il vantaggio di consentire di creare nuove statistiche a partire da dati esistenti. In tal modo è possibile coprire meglio il sempre maggiore fabbisogno di informazioni degli utenti di economia, società e politica, amministrazione o ricerca.

Per un collegamento, generalmente sono indispensabili due diverse fonti di dati (con dati sulla stessa persona, la stessa unità o lo stesso oggetto). Stessi registri o rilevazioni, panel valutati o svolti in momenti diversi sono considerati fonti di dati diversi (ad es. una rilevazione svolta ogni tre anni sulle spese per la protezione dell'ambiente o sulle spese R+S). Sono invece escluse rilevazioni più a breve termine (al massimo annuali) concepite come unità funzionali (in particolare volte a determinare cambiamenti o a illustrare sviluppi).

Non sono considerati collegamenti i collegamenti di dati con nomenclature o l'aggiunta di coordinate geografiche. Queste procedure servono soltanto a designare o a organizzare informazioni già a disposizione.

Garanzia della protezione e della sicurezza dei dati (regolamento dell'UST per il trattamento)

La legge sulla statistica, la legge sulla protezione dei dati, il «Code of Practice» (COP), la Carta della statistica pubblica e la direttiva sulla sicurezza informatica nell'amministrazione federale valgono per tutte le attività dell'UST. Inoltre, per i collegamenti sono previste ulteriori misure, le quali riguardano in particolare la trasparenza dell'attività di collegamento, i processi come pure la protezione dei dati e la pseudonomizzazione di dati individuali.

Oltre alle basi legali, l'UST ha elaborato un regolamento per il trattamento (direttiva sui collegamenti di dati) che contiene i principi determinanti, come pure disposizioni organizzative e tecniche.

Categorie di collegamenti e progetti di collegamento

L'UST distingue le seguenti categorie di collegamenti:

  • Collegamenti sistematici per la produzione statistica:
    per l'elaborazione di statistiche ufficiali, l'UST esegue collegamenti sistematici destinati alla produzione di statistiche (collegamenti input). Dall'allegato all'ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (ordinanza sulle rilevazioni statistiche; RS 431.012.1) è possibile evincere quali collegamenti vengono effettuati per ogni statistica.

  • Collegamenti longitudinali:
    con collegamenti longitudinali si intende la combinazione di variabili delle stesse unità provenienti da rilevazioni o da fonti di dati amministrativi in momenti diversi (ad es. rilevazioni annuali o pluriennali) per l'ottenimento di informazioni sui cambiamenti e sulle procedure. I collegamenti non si riferiscono soltanto a dati individuali; le serie temporali di unità aggregate non sono interessate dai collegamenti (ad es. indici dei prezzi, evoluzione della produzione e dell'occupazione).

  • Collegamenti per l'analisi statistica:
    per garantire i requisiti giuridici e per motivi di trasparenza, i collegamenti (collegamenti output) per l'analisi statistica vengono eseguiti sulla base di domande documentate. Ciò vale sia per le domande interne all'UST che per quelle esterne. Tali collegamenti non sono finalizzati alla produzione, bensì all'analisi statistica.
Analisi statistiche per terzi:
  2015 2016
Istituti di ricerca (università, scuole universitarie professionali e altri istituti) 22 21
Uffici federali / Amministrazione federale 2 4
Amministrazione cantonale e comunale 7 15
Altro 5 16

Contatto

Ufficio federale di statistica
Sezione Servizio giuridico
Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera

Contatto

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/it/home/servizi/collegamenti-dati/generale.html