Basi giuridiche

La Legge sulla statistica federale (LStat) definisce il quadro giuridico dell’esistenza del REA e ne attribuisce la gestione.

Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (RS 431.01)

Articolo 10, capoverso 3bis

3bis L'Ufficio federale tiene, in stretta collaborazione con i Cantoni, un Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Hanno accesso al Registro, per scopi di statistica, ricerca e pianificazione nonché per l'esecuzione di compiti legali, la Confederazione, nonché ciascun Cantone e ciascun Comune per i dati riguardanti il proprio territorio. Il Consiglio federale disciplina la tenuta del Registro ed emana disposizioni particolareggiate sulla protezione dei dati. Sempre che non si tratti di informazioni personali, il Consiglio federale può rendere accessibili al pubblico i dati del Registro.

Secondo l'art. 5 dell'Ordinanza sul registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA), ogni Cantone designa un servizio responsabile del coordinamento delle attività connesse al REA e comunica all'UST quali sono i servizi responsabili dell'aggiornamento dei dati. D'intesa con l'UST, il servizio cantonale di coordinamento si assicura che i dati del REA siano aggiornati regolarmente.

Sotto trovate l'elenco dei servizi annunciati.

Contatto

Ufficio federale di statistica Sezione Edifici e abitazioni
Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Svizzera
Tel.
+41 800 866 600

Dal lunedì al venerdì
08:30-11:30 e 14:00-16:00

housing-stat@bfs.admin.ch

Portale Edifici e abitazioni
www.housing-stat.ch

Nota

Le pagine in italiano offrono per un contenuto ridotto. Per un'informazione più completa si prega di consultare le pagine in tedesco o francese (cfr. link qui sopra).

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/it/home/register/gebaeude-wohnungsregister/gesetzliche-grundlagen.html