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Condanne di minori e adulti nel 2018 Stabili i dati sulle condanne, risultati attuali sulle espulsioni giudiziarie

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Leggero calo delle condanne di adulti, aumento di quelle di minorenni

24.06.2019 - Nel 2018 la statistica delle condanne dei minorenni contava 13 787 registrazioni. Al giorno di riferimento (31 gennaio 2019), in tutta la Svizzera le persone condannate a collocamenti sulla base del diritto penale minorile erano 468. Il numero delle condanne di minorenni è rimasto stabile, mentre quello dei collocamenti ha registrato un leggero calo (–2,5%). Anche per gli adulti, con 107 085 condanne penali, i dati sono risultati simili a quelli dell’anno precedente. La sanzione inflitta con maggiore frequenza (70%) continua a essere la pena pecuniaria con sospensione condizionale. Le espulsioni pronunciate nel 2018 sono state in totale 1702. Per quanto riguarda le condanne per reati per i quali la legge prevede l’espulsione obbligatoria, tale pena è stata inflitta nel 71% dei casi.

Condanne di minori: condanne stabili, collocamenti in leggero calo

Le 13 787 condanne penali di minorenni pronunciate nel 2018 costituiscono un leggero aumento rispetto alle 13 721 del 2017, ma tutto sommato si può affermare che il loro numero è rimasto stabile. Se si considerano questi dati dal punto di vista delle singole violazioni, si nota un aumento di quelle della legge sulla circolazione stradale (+2,8%) e del Codice penale (+7,1%). Per quanto concerne il traffico di stupefacenti l’aumento è stato addirittura del 5,8%, mentre le condanne di minorenni per consumo di stupefacenti sono diminuite del 10%.

La sanzione inflitta con maggiore frequenza continua a essere la prestazione personale (lavoro di pubblica utilità): nel 2018 è stata infatti pronunciata nel 41% (5685 casi) delle condanne penali di minorenni. Le privazioni della libertà sono invece leggermente aumentate (+2,4%), attestandosi al 5,9%.

Per quanto riguarda le misure di protezione, nel 2018 ne sono state pronunciate 437, anche se in più della metà dei casi si trattava di un sostegno esterno (attribuzione di una persona di riferimento). L’aumento del 6,1% registrato per le misure di protezione è perlopiù da ricondurre al maggior numero di misure ambulatoriali pronunciate. Le misure stazionarie, che nel 2018 sono state prese in 51 casi, continuano a essere rare e nel 2018 sono state pronunciate meno spesso.

Al giorno di riferimento (31 gennaio 2019) le persone condannate a un collocamento in base al diritto penale minorile erano 468. Più della metà di esse (57%) era collocata in istituti aperti. Le persone condannate alla privazione della libertà costituivano l’8% di tutti i collocati, mentre quelle collocate in istituti chiusi erano il 16%. Le persone restanti erano invece in carcerazione preventiva, in osservazione provvisoria in un istituto oppure date in affidamento a una famiglia.

Condanne di adulti: ritorno della pena detentiva di breve durata con sospensione condizionale

Nei confronti di adulti nel 2018 sono state pronunciate e iscritte nel casellario giudiziale 107 085 condanne penali per delitti o crimini commessi in violazione del Codice penale (CP), della legge sulla circolazione stradale (LCStr), della legge sugli stupefacenti (LStup) o del Codice penale militare (CPM). Rispetto all’anno precedente, durante il quale sono state pronunciate 107 987 condanne, non si nota alcun cambiamento significativo. Anche nel 2018 le condanne più frequenti sono state quelle per violazione della legge sulla circolazione stradale (57 023). Tra le condanne per violazione del Codice penale (33 724), quelle più frequenti riguardavano principalmente reati contro il patrimonio (15 124).

Dal 1° gennaio 2018 possono essere nuovamente pronunciate pene detentive di durata inferiore ai sei mesi con sospensione condizionale. Nel 2018 le condanne di questo tipo sono state 2681. La pena pecuniaria con sospensione condizionale introdotta nel 2007 (allo scopo di sostituire la pena detentiva di breve durata) continua però ad essere la sanzione più frequente: con 75 076 condanne corrisponde infatti al 70% del totale.

1702 condanne con espulsione giudiziaria

Nel 2018, in 1702 casi di adulti condannati è stata pronunciata un’espulsione giudiziaria. Per la maggior parte si trattava di espulsione obbligatoria, il che significa che la persona condannata aveva commesso uno dei reati di cui all’articolo 66a capoverso 1 del Codice penale per i quali il legislatore prevede imperativamente tale misura. Le persone più spesso condannate a un’espulsione giudiziaria erano uomini non in possesso di un permesso B o C.

Il tasso di applicazione dell’espulsione giudiziaria obbligatoria è del 71%

Per la maggior parte dei reati per cui è prevista l’espulsione giudiziaria obbligatoria, appoggiandosi ai dati della statistica delle condanne penali è possibile calcolare quanto spesso è stato effettivamente fatto ricorso a questa misura. Nel 2018 l’espulsione giudiziaria è stata effettivamente pronunciata nel 71% dei casi di condanne per reati per i quali è prevista l’espulsione obbligatoria, il che corrisponde a un lieve aumento rispetto all’anno precedente. Nel 2017, infatti, il tasso di applicazione di tale misura era del 69%.

In tale calcolo non si è tenuto conto dei furti con effrazione e delle truffe semplici nell’ambito delle prestazioni sociali o dei tributi di diritto pubblico. Sia il furto che la truffa semplice non sono iscritti in modo sufficientemente dettagliato nel casellario giudiziale da permettere di identificare il furto con effrazione o tipi specifici di truffa come quelli elencati nell’articolo 66a.

Nessun dato sull’applicazione della clausola per i casi di rigore

Nel casellario giudiziale VOSTRA non è registrato il motivo della rinuncia all’espulsione giudiziaria. Dai dati della statistica delle condanne penali, pertanto, non si possono tuttora trarre conclusioni sull’applicazione della clausola per i casi di rigore. Oltre alla clausola per i casi di rigore, vi sono infatti anche altri motivi per rinunciare all’espulsione giudiziaria, ad esempio una legittima difesa discolpante, uno stato di necessità discolpante o anche il fatto che la persona condannata provenga da un Paese parte dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’Unione europea. Infine, è anche possibile che si tratti di un’omissione non intenzionale.

Inoltre, a seconda del tipo di condanna pronunciata insieme all’espulsione, il tasso di applicazione variava considerevolmente: per le condanne a una pena pecuniaria era del 2%, mentre per quelle alla privazione della libertà era dell’85%. All’aumento della durata della privazione della libertà corrisponde un aumento del numero di espulsioni giudiziarie pronunciate. Nei casi in cui la privazione della libertà era superiore ai due anni, il tasso di applicazione era del 94%. Per i condannati con permesso B o C il tasso era del 25% e quindi nettamente inferiore a quello relativo agli altri stranieri (91%).

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