Per l’armonizzazione dei registri ufficiali di persone è necessario disporre di nomenclature riconosciute e applicate in modo unitario. Una nomenclatura contiene tutti i valori ammessi (modalità) per la caratteristica corrispondente, unitamente al codice corrispondente.
Comuni
Per le caratteristiche che contengono nomi di Comuni, l’UST mette a disposizione alla pagina a fianco l'Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera (stato attuale) e l'Elenco storicizzato dei Comuni della Svizzera (stato attuale). Il numero UST, il nome ufficiale del Comune e la sigla del Cantone sono obbligatori. Il numero storicizzato del Comune è facoltativo.
L’Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera comprende la lista di tutti i Comuni della Svizzera.
L’Elenco storicizzato dei Comuni della Svizzera comprende tutti gli stati e le mutazioni di Comuni della Svizzera dal 1960.
L’Elenco NPA
contiene tutti i numeri postali di avviamento validi per l’indirizzamento della Svizzera e del Principato del Liechtenstein (solo in francese e tedesco).
Stati e territori
Per le caratteristiche che contengono nomi di Paesi, l’UST mette a disposizione alla pagina a fianco la Nomenclatura degli Stati e territori. Il numero UST ed anche il nome del Paese abbreviato in francese, tedesco, italiano o inglese sono obbligatori. Il codice Paese ISO-2 è facoltativo. Al momento dell’introduzione dei nomi dei paesi, devono essere utilizzate unicamente le colonne dalla E alla H del documento Excel.
Elenco degli Stati e dei territori (solo in francese e tedesco)
Categoria di stranieri
La nomenclatura categoria di stranieri è contenuta nello standard eCH. La caratteristica categoria di stranieri è obbligatoria per tutte le persone di nazionalità straniera. Per la statistica devono sempre essere inviati codici a quattro o sei cifre (sempre il codice più dettagliato) Informazioni approfondite si trovano al capitolo 4.7 nel manuale sedex armonizzazione dei registri (solo in francese e tedesco).
Gli standard possono essere scaricati su ech.ch
(solo in francese e tedesco)
Appartenenza religiosa
La caratteristica appartenenza religiosa è obbligatoria. Tale caratteristica indica l’appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o in altro modo dal Cantone. Ai sensi dell’art. 72 Cost. è, infatti, ai Cantoni che compete il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato, in cui rientra anche la definizione dello statuto giuridico delle singole comunità religiose. In tale ambito sono vincolanti le relative direttive cantonali.
