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Statistica svizzera
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Principi eticiONU – Principi fondamentali

Emblème des nations unies

I principi fondamentali della statistica pubblica, promulgati nel 1992 dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa per guidare la ricostruzione dei sistemi statistici dei Paesi dell’Est dopo la caduta del muro e adottati nel 1994 dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite, sono un codice di condotta e uno standard universale per il settore. I principi fungono talvolta da collante e talvolta da cesura tra la statistica e la formulazione di politiche inerenti e garantiscono che la statistica pubblica sia veramente al servizio del dibattito democratico. A livello internazionale, i principi servono come riferimenti di base per la definizione di una condotta nel settore statistico.

Dalla loro promulgazione nel 1992, la Svizzera ha sempre mostrato interesse al rispetto dei principi fondamentali, prima con l’adozione di una legge statistica nel 1992, poi con l’adozione di una carta internazionale e infine con l’attuazione del Codice dell’UE.

Principi fondamentali della statistica ufficiale

I. Le statistiche ufficiali costituiscono un elemento indispensabile nel sistema informativo di una società democratica. Sono poste al servizio delle istituzioni, degli operatori economici e del pubblico ai quali forniscono dati sulla situazione economica, demografica, sociale e ambientale. A questo fine, le statistiche ufficiali che risultano di utilità generale debbono essere elaborate e rese disponibili, in modo imparziale, dalle istituzioni della statistica ufficiale affinché sia soddisfatto il diritto dei cittadini all’informazione pubblica.

II. Allo scopo di mantenere la fiducia degli utenti nelle statistiche ufficiali, le istituzioni statistiche devono scegliere i metodi e le procedure per la raccolta, l’elaborazione, l’immagazzinamento e la presentazione dei dati statistici solo in base a considerazioni strettamente professionali, ivi compresi i principi scientifici e di etica professionale.

III. Per facilitare una corretta interpretazione dei dati, le istituzioni statistiche devono presentare l’informazione rispettando gli standard scientifici relativi alle fonti, ai metodi e alle procedure della statistica

IV. Le istituzioni statistiche devono avere il diritto di fornire commenti sulle interpretazioni erronee e sulle utilizzazioni non corrette. 

V. I dati raccolti a fini statistici possono derivare da ogni tipo di fonte, sia essa un’indagine statistica o una documentazione amministrativa. Le istituzioni statistiche debbono poter scegliere la fonte più appropriata in relazione alla qualità, alla tempestività, ai costi e agli oneri sui rispondenti.

VI. I dati individuali raccolti dalle istituzioni statistiche per la produzione di statistiche ufficiali, che si riferiscano sia a persone fisiche che a persone giuridiche, debbono restare strettamente confidenziali e debbono essere usati esclusivamente per scopi statistici.

VII. Le leggi, i regolamenti e i metodi di misura in base ai quali operano i sistemi statistici debbono essere resi pubblici.

VIII. Il coordinamento tra le istituzioni statistiche nell’ambito di un Paese è essenziale per ottenere coerenza ed efficienza nel sistema statistico.

IX. Nell’ambito di ogni paese l’utilizzo da parte delle istituzioni statistiche di concetti, classificazioni e metodi definiti a livello internazionale promuove la coerenza e l’efficienza dei sistemi statistici a tutti i livelli.

X. La cooperazione bilaterale e multilaterale in materia statistica contribuisce allo sviluppo dei sistemi della statistica ufficiale in ogni Paese.

 

Oggetto Documento Periodo
Principes fondamentaux de la statistique officielle. <br>A sa 8ème séance (15 avril 1992), la Commission économique pour l'Europe a adopté sa décision sur les principes fondamentaux de la statistique officielle. Download (). Il contenuto si apre in una nuova finestra. 26 KB   Principes fondamentaux de la statistique officielle.
A sa 8ème séance (15 avril 1992), la Commission économique pour l'Europe a adopté sa décision sur les principes fondamentaux de la statistique officielle.
(do-f-00.0-internat-02)
Commission économique pour l'Europe des Nations Unies UNECE
1992-
Ultima modifica: 03.11.2011
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